Web scraping, IAG e diritto alla protezione dei dati personali

Il Garante per la Protezione dei Dati personali ha fornito le prime indicazioni sul fenomeno della raccolta massiva di dati personali dal web (web scraping) per finalità di addestramento dei modelli di intelligenza artificiale generativa (di seguito anche “IAG”) e ha segnalato possibili azioni di contrasto che i gestori di siti internet e di piattaforme online, sia pubblici che privati, operanti in Italia, quali titolari del trattamento dei dati personali oggetto di pubblicazione, potrebbero implementare al fine di prevenire, ove ritenuta incompatibile con le basi giuridiche e le finalità della pubblicazione, la raccolta di dati da parte di terzi per finalità di addestramento dei modelli di intelligenza artificiale.

Il Garante fa riferimento esclusivamente a dati personali oggetto di diffusione in quanto pubblicati su siti web e piattaforme online, che vengono raccolti dai bot di terze parti. Al riguardo, pare opportuno ricordare che ogni titolare del trattamento di dati personali, soggetto pubblico o privato, ai sensi del GDPR, può rendere disponibili al pubblico tali dati personali esclusivamente per finalità specifiche e sulla base di una o più condizioni di legittimità tra quelle previste all’art. 6 del Regolamento (es: obblighi di trasparenza, pubblicità legale, procedure a evidenza pubblica, diritto di cronaca, contratto in essere con gli interessati).

L’Autorità ritiene utile fornire alcune indicazioni ai gestori dei siti web e di piattaforme online, operanti in Italia, in merito alle possibili cautele che potrebbero essere adottate per mitigare gli effetti del web scraping di terze parti, ovvero:

  1. Creazione di aree riservate 🡪 la creazione di aree riservate, a cui si può accedere solo previa registrazione, rappresenta una valida cautela in quanto sottrae dati dalla ritenuta pubblica disponibilità. Tale tipologia di cautela tecnico-organizzativa può, sebbene indirettamente contribuire ad una maggiore tutela dei dati personali rispetto ad attività di web scraping.
  2. Inserimento di clausole ad hoc nei termini di servizio 🡪 L’inserimento nei Termini di Servizio (ToS) di un sito web o di una piattaforma online dell’espresso divieto di utilizzare tecniche di web scraping costituisce una clausola contrattuale che, se non rispettata, consente ai gestori di detti siti e piattaforme di agire in giudizio per far dichiarare l’inadempimento contrattuale della controparte. Si tratta di una cautela di mera natura giuridica che opera, in quanto tale ex post, ma che può fungere da strumento di carattere special-preventivo e, in tal modo, fungere da deterrente, contribuendo ad una maggiore tutela dei dati personali rispetto ad attività di web scraping. 
  3. Monitoraggio del traffico di rete 🡪 Un semplice accorgimento tecnico quale il monitoraggio delle richieste HTTP ricevute da un sito web o da una piattaforma consente di individuare eventuali flussi anomali di dati in ingresso ed in uscita da un sito web o da una piattaforma online e di intraprendere adeguate contromisure di protezione. Tale cautela può essere accompagnata anche da un Rate Limiting, una misura tecnica che permette di limitare il traffico di rete ed il numero di richieste selezionando solo quelle provenienti da determinati indirizzi IP, al fine di impedire a priori un traffico eccessivo di dati (in particolare attacchi DDoS o web scraping). 
  4. Intervento sui bot 🡪 il web scraping si basa sull’utilizzo di bot. Qualunque tecnica in grado di limitare l’accesso ai bot si rivela, pertanto, un efficace metodo per arginare l’attività automatizzata di raccolta dati che viene effettuata tramite tali software. È doveroso sottolineare che nessuna tecnica che agisce sui bot è in grado di annullarne l’operatività al 100%, ma anche che alcune azioni di contrasto possono indubbiamente contribuire a prevenire/mitigare il web scraping non desiderato per finalità di addestramento dell’intelligenza artificiale generativa.