Trattamento dei dati personali inerenti all’AIDS o all’infezione da HIV
Il rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali deve essere ancora più accurato quando si trattano informazioni inerenti all’AIDS o all´infezione da HIV, dalla cui circolazione può derivare un grave pregiudizio per la vita privata e la dignità personale degli interessati.
I dati anagrafici relativi a persone sieropositive o affette dall’AIDS devono essere conservati separatamente da quelli sanitari (con il ricorso a misure di sicurezza proporzionate rispetto a tale scopo, quali tecniche di cifratura o pseudonimizzazione). Inoltre, se questi ultimi sono contenuti in elenchi, registri e banche dati, devono essere trattati con tecniche di cifratura o sistemi che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità (gli accertamenti di infezione da Hiv nell’ambito di programmi epidemiologici sono consentiti, infatti, soltanto su campioni di sangue resi anonimi con assoluta impossibilità di pervenire all’identificazione delle persone interessate).
Lo speciale regime di tutela previsto nel nostro ordinamento per le informazioni relative all’AIDS e all’infezione HIV, così come evidenziato dal Garante Privacy, si inserisce nel quadro delle garanzie previste dalle leggi in materia di protezione dei dati, che esigono una protezione rafforzata. Oltre al rispetto dei principi di correttezza e di pertinenza, gli organismi sanitari dovranno, pertanto, adottare specifiche cautele a tutela della riservatezza degli interessati. Tra queste, assume carattere di priorità la separazione dei dati anagrafici da quelli sanitari e la cifratura delle informazioni contenute in elenchi o banche dati.
Ai fini della tutela della riservatezza degli ammalati di A.I.D.S., poi, l’accesso ai dati personali dev’essere reso possibile soltanto ai dipendenti previamente autorizzati e sempreché sussistano reali esigenze di accesso connesse a ragioni di assistenza, terapia, diagnosi e cura dei singoli ammalati. Per l’accesso alle categorie particolari di dati è previsto obbligatoriamente dall’art. 29, GDPR, che il Titolare del trattamento rilasci specifiche autorizzazioni agli autorizzati del trattamento o della manutenzione/conservazione dei c.d. dati sensibili.
La Legge n. 675/1996 (art. 43, comma 2) , inoltre, obbliga "gli operatori sanitari che, nell´esercizio della loro professione, vengano a conoscenza di un caso di A.I.D.S., ovvero di un caso di H.I.V." ad adottare "tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona assistita" (art. 5, comma 1) e a comunicare i risultati degli accertamenti diagnostici, diretti o indiretti, "esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti (art. 5, comma 4), ma altresì vieta "ai datori di lavoro, pubblici o privati, lo svolgimento di indagini volte ad accertare nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l´instaurazione di un rapporto di lavoro l´esistenza di uno stato di sieropositività".
L’Autorità Garante ha ribadito, altresì, che il principio generale contenuto nella legge sull’AIDS, secondo il quale i risultati degli accertamenti diagnostici devono essere comunicati dagli operatori sanitari esclusivamente all’interessato, debba ritenersi valido anche per il settore privato.
In merito alla comunicazione ai familiari dello stato di sieropositività del paziente, è stato evidenziato, inoltre, che non si può prescindere dal consenso espresso di quest’ultimo.
La normativa in materia di prevenzione e lotta contro l’Aids, quindi, non prevede – in via generale – l’anonimato del test per accertare l’infezione da Hiv imponendo, però, precise cautele in relazione al trattamento del dato personale successivamente all´accertamento dell´infezione.
L’inserimento nel Dossier Sanitario Elettronico (DSE) di informazioni sottoposte a maggior tutela da parte dell’ordinamento (come, ad esempio, informazioni relative ad atti di violenza sessuale o pedofilia, all´infezione da HIV o all´uso di alcool o di stupefacenti) deve essere espressamente menzionato nell´informativa e sottoposto a un consenso specifico dell´interessato. L’interessato, infatti, può decidere di oscurare taluni dati o documenti sanitari, come quelli relativi all’infezione da HIV, che dunque non saranno visibili e consultabili tramite il Dossier.
Vi è, quindi, una tendenza dell´ordinamento a tutelare in ogni sede, in modo particolarmente rigoroso, la dignità e la riservatezza di persone sieropositive o malate di A.I.D.S. o emotrasfusi, come dimostrato da specifiche disposizioni di settore che, pur non individuando specifiche cautele, impongono, a seconda dei casi, agli operatori sanitari o a "chiunque" venga a conoscenza di particolari infezioni nell´esercizio delle proprie funzioni, di adottare, nell´ambito delle proprie competenze, tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona assistita.

