Trattamento dei dati personali inerenti all’AIDS o all’infezione da HIV

Il rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali deve essere ancora più accurato quando si trattano informazioni inerenti all’AIDS o all´infezione da HIV, dalla cui circolazione può derivare un grave pregiudizio per la vita privata e la dignità personale degli interessati.

I dati anagrafici relativi a persone sieropositive o affette dall’AIDS devono essere conservati separatamente da quelli sanitari (con il ricorso a misure di sicurezza proporzionate rispetto a tale scopo, quali tecniche di cifratura o pseudonimizzazione). Inoltre, se questi ultimi sono contenuti in elenchi, registri e banche dati, devono essere trattati con tecniche di cifratura o sistemi che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità (gli accertamenti di infezione da Hiv nell’ambito di programmi epidemiologici sono consentiti, infatti, soltanto su campioni di sangue resi anonimi con assoluta impossibilità di pervenire all’identificazione delle persone interessate).

Lo speciale regime di tutela previsto nel nostro ordinamento per le informazioni relative all’AIDS e all’infezione HIV, così come evidenziato dal Garante Privacy, si inserisce nel quadro delle garanzie previste dalle leggi in materia di protezione dei dati, che esigono una protezione rafforzata. Oltre al rispetto dei principi di correttezza e di pertinenza, gli organismi sanitari dovranno, pertanto, adottare specifiche cautele a tutela della riservatezza degli interessati. Tra queste, assume carattere di priorità la separazione dei dati anagrafici da quelli sanitari e la cifratura delle informazioni contenute in elenchi o banche dati.

Ai fini della tutela della riservatezza degli ammalati di A.I.D.S., poi, l’accesso ai dati personali dev’essere reso possibile soltanto ai dipendenti previamente autorizzati e sempreché sussistano reali esigenze di accesso connesse a ragioni di assistenza, terapia, diagnosi e cura dei singoli ammalati. Per l’accesso alle categorie particolari di dati è previsto obbligatoriamente dall’art. 29, GDPR, che il Titolare del trattamento rilasci specifiche autorizzazioni agli autorizzati del trattamento o della manutenzione/conservazione dei c.d. dati sensibili.