diritto all’oblio oncologico
La legge n. 193 del 7 dicembre 2023, recante “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”, definisce l’oblio oncologico come il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica, di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, per l’accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, in sede di indagini sulla salute dei richiedenti un’adozione e per l’accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale.
Decorsi 10 anni dalla conclusione del trattamento attivo, senza episodi di recidiva, (5 anni, qualora la malattia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età), l’interessato potrà presentare istanza di oblio oncologico, mediante apposito modulo. La richiesta potrà essere posta ad una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, ad un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica di cui si chiede l’oblio, al medico di medicina generale oppure al pediatra di libera scelta, ed è finalizzata all’ottenimento del certificato di oblio oncologico.
Il certificato di oblio oncologico deve poi essere redatto usando il previsto modello e deve contenere l’indicazione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita, del codice fiscale e della residenza dell’interessato, senza ulteriori informazioni relative alla tipologia di patologia sofferta o ai trattamenti clinici effettuati.
Il Titolare del trattamento dovrà conservare l’istanza di oblio oncologico per dieci anni dalla presentazione della stessa, mentre la certificazione per dieci anni dalla ricezione. Pertanto, una volta decorso tale termine, dovrà procedere alla cancellazione della predetta documentazione.
La medesima disciplina si applica ai lavoratori. Pertanto, il Titolare del trattamento, sia in fase selettiva, sia in costanza di rapporto di lavoro, non può richiedere informazioni su un’eventuale pregressa patologia oncologica del lavoratore, il cui trattamento si sia concluso, senza episodi recidiva, da più di dieci anni (5 qualora la malattia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età).
In ogni caso, resta salvo il rispetto delle norme nazionali più specifiche (art. 88 e cons. 155 del Regolamento) e, in particolare, delle disposizioni che vietano al datore di lavoro di acquisire, anche a mezzo di terzi, e trattare informazioni su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore (cfr. art. 113 del Codice, che richiama l’art. 8 della l. 20 maggio 1970, n. 300 e l’art. 10 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276). Ciò comporta, quindi, che in tale contesto il datore di lavoro di regola non può conoscere le specifiche patologie sofferte dall’interessato sia in precedenza che in costanza di rapporto di lavoro.
Il medico competente è, per legge, l’unico legittimato a trattare in piena autonomia e competenza tecnica i dati personali di natura sanitaria indispensabili per tutelare la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro, non potendo informazioni relative alla diagnosi o all’anamnesi del lavoratore essere in alcun modo trattate dal datore di lavoro.
In ipotesi di assenze dal servizio effettuate dal lavoratore per motivi di salute legati anche alle patologie oncologiche pregresse o in atto, il datore è legittimato all’acquisizione del documento che attesta la sottoposizione a una prestazione sanitaria specialistica senza l’indicazione o riferimenti a informazioni da cui sia possibile risalire al tipo di prestazione sanitaria ricevuta e/o alla patologia sofferta.

